GRANDI IMPRESE: PER GESTIRE LA CRISI ARRIVA UN FONDO DA 200 MILIONI DI EURO

di Gerardo Urti | Advisor - Consulente strategico - Business Angel | GU Capital S.r.l.  |  26 aprile 2021

L’art. 37 del D.L. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro, per il finanziamento delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa all'emergenza Covid. Lo strumento opera concedendo finanziamenti agevolati da restituire in massimo 5 anni a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. La norma è rivolta alle grandi imprese ovvero le imprese con 250 o più dipendenti, fatturato superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio superiore ai 43 milioni di euro, escluse banche ed assicurazioni. Il Fondo interverrà anche a favore delle imprese in amministrazione straordinaria tramite la concessione di un prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. Il nuovo strumento istituito dal decreto Sostegni va a completare il vigente assetto degli aiuti alle imprese di maggiori dimensioni che contemplano la possibilità di concedere garanzie pubbliche.    

 

Correlazione:

Art. 37 del D.L. 41 del 22 marzo 2021 D.L. n. 270/1999 D.L. n. 347/2003

 

PREMESSA

Tra le varie misure messe in campo, il governo Draghi tende la mano alle grandi imprese. Nel Decreto Sostegni l’esecutivo prevede infatti un fondo da 200 milioni di euro per sostenere finanziariamente le grandi imprese in crisi temporanea o in amministrazione straordinaria. Il nuovo strumento va a completare il vigente assetto degli aiuti alle imprese di maggiori dimensioni che contemplano la possibilità di concedere garanzie pubbliche.  

finanziamenti, che saranno rimborsabili in 5 anni, vengono concessi ad imprese in temporanea difficoltà, che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà”, ma che presentano prospettive di ripresa dell’attività. Il finanziamento viene in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.    

 

DECRETO SOSTEGNI E LE GRANDI IMPRESE TARGET DEL FONDO

Sebbene l'impatto della pandemia sia stato disomogeneo tra i settori, nella sua prima fase come nell’attuale, la liquidità e l'accesso al capitale hanno fin da subito rivestito il ruolo di chiavi universali per la sopravvivenza delle aziende.  

L’articolo 37 del decreto “Sostegni” introduce misure ad hoc per le grandi imprese, prevedendo l’istituzione di un fondo di 200 milioni di euro, finalizzato a sostenere la prosecuzione dell’attività per quelle che si trovino in situazione di temporanea difficoltà finanziaria determinata dalla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19.    

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, sono considerate grandi imprese le aziende che:

  • Occupano più di 250 persone;

  • Il cui fatturato annuo sia superiore a 50 milioni di euro o il totale di bilancio superiore a 43 milioni di euro.  

 

Ai sensi della Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE e del Decreto di recepimento del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005:

  • Per fatturato s’intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del Codice civile;

  • Per totale di bilancio s’intende il totale dell’attivo patrimoniale;

  • I dipendenti devono essere calcolati in termini di Unità Lavorative Anno - ULA (un lavoratore a tempo pieno per tutto l'anno è considerato 1 ULA. Un lavoratore part-time, che lavora la metà del tempo di un lavoratore a tempo pieno conta 0,5 ULA). Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell'ULA ma devono percepire dei compensi per l'attività lavorativa svolta. Nel caso di impresa “associata” o “collegata” è necessario considerare, in sommatoria, anche i dati relativi agli occupati, fatturato o totale di bilancio delle imprese collegate e associate. Possono chiedere di avere accesso al fondo le società che si considerano in temporanea difficoltà finanziaria ovvero che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà” come definita all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa.  

 

Il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati a favore delle grandi imprese, escluse le imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid.  

Con l’art. 37 del D.L. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) si assiste a un capovolgimento sostanziale del rapporto finanza-impresa: la finanza come motore della resilienza, una nuova forma di finanziamento, prevista dal Governo, ampliamente incentivante e indirizzata a migliorare un programma di ristrutturazione, di sviluppo e di ripresa imprenditoriale, per le grandi imprese.

I finanziamenti sono finalizzati ad assicurare la concessione di un prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato.   

Il finanziamento, in ogni caso, sarà concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Si comprende, da questa impostazione, come la crisi da Covid-19 ha accelerato il percorso della funzione finanziaria nelle imprese accrescendone la percezione come leva strategica, decisiva in certi ambiti e, soprattutto, in determinati periodi di crisi aziendale.    

 

ESCLUSIONI

Lo stanziamento, indicato nel richiamato articolo 37, deve essere utilizzato per concedere aiuti, come detto, sotto forma di finanziamenti in favore di grandi imprese, con esclusione di:

  • Quelle operanti nel settore bancario finanziario e assicurativo;

  • Quelle già in “difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019.   Inoltre, il prestito deve essere restituito nel termine massimo di 5 anni. 

 

Non possono accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in “difficoltà”, come definita ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ossia un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

  1. Nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di 3 anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei 7 anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

  2. Nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della stessa società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di 3 anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei 7 anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

  3. Qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

  4. Qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

  5. Nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi 2 anni:

  • Il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e   

  • Il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.  

 

AMMESSE ANCHE LE IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 

Fondo potrà operare anche a favore delle imprese in amministrazione straordinaria (di cui al D. Lgs. n. 270/1999 e al D.L. n. 347/2003), ma con un chiaro impegno, il finanziamento può essere concesso “a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza” come puntualizza il documento.   

I finanziamenti concessi dovranno essere diretti:

  1. alla gestione corrente;

  2. alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali;

  3. per le altre misure indicate nel programma presentato.

 

La gestione del fondo può essere affidata a organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il Mise. A tal fine, con decreto del ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Sostegni”, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l’accesso all’intervento.    

 

I crediti sorti per la restituzione dei finanziamenti sono soddisfatti in pre-deduzione (cioè crediti prioritari in caso di liquidazione della società), a norma dell’articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare (Rd n. 267/1942 e successive modificazioni e integrazioni). Le somme restituite sono versate all’entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Gli importi relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (legge n. 432/1993).  

 

AIUTI DI STATO

Il 2021 sconterà ancora gli effetti di un continuo rallentamento economico cui si aggiungeranno rinnovate tensioni commerciali e tariffarie internazionali. 

Tutte questioni finanziarie cui sarà possibile rispondere utilizzando l’immensa riserva di scontiagevolazioni e incentivi disponibili oggi e ampliati domani. 

I criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso all’intervento dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni.  

Le misure sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, meglio noto come Temporary Framework.  

La concreta partenza del Fondo è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.

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